Lo Statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
â€Amici di Cortina cultura e naturaâ€

ART. 1
COSTITUZIONE

E' costituita l’associazione denominata

â€Amici di Cortina cultura e naturaâ€

L’Associazione ha sede legale in Milano, Corso Venezia 18.L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

 

ART. 2
SCOPO

L’Associazione forma, progetta, organizza, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte, in tutte le molteplici e differenti forme con le quali queste si realizzano, anche nell'intento di rendere armonico il rapporto Uomo, Ambiente che lo circonda, Culture e Natura.
L’Associazione, inoltre, promuove l'interculturalità, l'interetnicità, il multiculturalismo e l'interreligiosità, considerate come risorse per la crescita individuale, civile e sociale.

 

ART. 3
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto;
g) istituire premi e borse di studio;
h) promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso di moderni strumenti telematici ed informatici;
i) ideare, progettare, realizzare pubblicazioni, nei limiti delle leggi vigenti, sia su supporto cartaceo sia elettronico;
l) svolgere attività informative e di consulenza quale comunicazione integrata ed uffici stampa, attivare collaborazioni con mezzi mediatici;
m) attivare strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni on demand;
n) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare la crescita culturale;
o) promuovere la conoscenza della tradizione eno-gastronomica del territorio italiano nel mondo, anche attraverso l'individuazione di prodotti alimentari ed enologici tipici e di ricette tradizionali;
p) produrre materiale di documentazione inerente la cultura materiale e le tradizioni del territorio;
q) promuovere attività culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio e l'arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse;
r) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
s) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

ART. 4
ASSOCIATI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera adottata con la maggioranza di due terzi dei membri dal Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.
In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un (1) associato.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all’Associazione.

 

ART. 5
RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.
Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri l'esclusione di associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità;
- irreperibilità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

 

ART. 6
PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) le quote associative versate dagli Associati;
b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.
Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
Gli associati, i sostenitori, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Revisore dei Conti della Associazione non possono in alcun modo partecipare ad eventuali profitti derivanti dallo svolgimento delle attività da parte dell’associazione.

 

ART. 7
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

ART. 8
ORGANI

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

 

ART. 9
ASSEMBLEA
Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i pagamenti della quota associativa.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l’approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell’avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria delibera su:
a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
d) l'elezione del Revisore dei Conti;
e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

 

ART. 10
ASSEMBLEA
Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.
Ogni associato, in regola con l’iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

 

ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da tre membri a quindici membri, compreso il Presidente. L’Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi possono restare in carica per non oltre due mandati consecutivi.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

ART. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni, modifica e chiusura di sedi secondarie.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e può nominare un comitato esecutivo ed uno o più Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura, compenso e durata dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

 

ART. 13
PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Asso- ciazione.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.
Al/i Vice Presidente/i spettano le medesime attribuzioni e poteri del Presidente, se ciò è espressamente stabilito all'atto della sua/loro nomina.

 

ART. 14
REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.
Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 15
CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, istituito presso la CCIAA di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.

 

ART. 16
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

 

ART. 17
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

ART. 18
NORMA TRANSITORIA

Gli organi dell’Associazione potranno validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.